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Sez. L, Sentenza n. 297 del 25/01/1975 (Rv. 373519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato non ci si puo fermare all'esame delle clausole contrattuali e in particolare al nomen juris usato dalle parti, anche se espressamente enunciato in atto negoziale, ma occorre avere riguardo, al di fuori di ogni criterio formalistico, alla effettiva natura e al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa, senza che il nomen juris convenuto possa essere di ostacolo ad una diversa definizione quando il giudice rilevi che lo stesso non corrisponde alla sostanza del rapporto. (V 3568/71, mass n 355259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)