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Sez. 2, Sentenza n. 3568 del 09/12/1971 (Rv. 355259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI.*

Per distinguere un contratto di lavoro insubordinato da un contratto d'opera devesi aver riguardo agli elementi della collaborazione, della subordinazione, del rischio e dell'oggetto della prestazione. Per collaborazione, elemento estraneo al rapporto di lavoro autonomo, si intende l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, con il porre a servizio di questa l'energia di lavoro in modo continuativo e sistematico; per subordinazione, anch'essa elemento esclusivo del rapporto di lavoro subordinato, si intende il vincolo di dipendenza gerarchica che lega al datore di lavoro il lavoratore. Per quanto riguarda gli altri due elementi e da considerare che il rischio economico, nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato grava sull'impresa, mentre nell'ipotesi di rapporto di lavoro autonomo sta a carico del prestatore d'opera e che l'oggetto della prestazione nel lavoro subordinato e costituito dall'energia lavorativa posta a disposizione del datore di lavoro, nel lavoro autonomo del risultato che il prestatore d'opera si e obbligato a fornire. (V 540'70, mass n 345603).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)