Sez. L, Sentenza n. 5044 del 24/05/1994 (Rv. 486742 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Prescrizione quinquennale ex art. 19 R.D. n. 2418 del 1933 - Operatività - Decorrenza - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. per gli interessi - Estensione.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.
La rivalutazione monetaria del credito previdenziale avente ad oggetto l'indennità premio di servizio - che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e con riguardo a credito "ratione temporis" sottratto alla disciplina dettata dall'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, va riconosciuta ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., con decorrenza dal centoventesimo giorno dal collocamento a riposo - soggiace, in quanto parte essenziale del credito previdenziale relativo a detta indennità alla medesima prescrizione quinquennale per esso prevista dall'art. 19 del R.D. n. 2418 del 1933 (non abrogato né espressamente né tacitamente dall'art. 19 della legge n. 152 del 1968). Il "dies a quo" dell'indicata prescrizione quinquennale è il medesimo - sia per l'indennità premio di servizio che per la sua rivalutazione (della quale non costituisce di per sè riconoscimento il pagamento del solo debito originario) - e va individuato, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., nel primo giorno successivo al decorso dell'anzidetto periodo di centoventi giorni dalla data di maturazione del diritto, la scadenza di tale periodo segnando, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, la condizione di esigibilità del credito previdenziale ed il momento in cui esso comincia a "valorizzarsi"; dallo stesso "dies a quo" costituito dal centoventunesimo giorno dal collocamento a riposo decorre la prescrizione, anch'essa quinquennale ma ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., degli interessi (compensativi), che costituiscono oggetto di un'obbligazione accessoria autonoma, anche se necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)