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Sez. L, Sentenza n. 5572 del 19/03/2004 (Rv. 571346 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Crediti previdenziali e assistenziali - Ratei arretrati della prestazione - Interessi - Prescrizione decennale - Applicabilità - Ratei maturati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (I gennaio 1992) - Attribuzione cumulativa della rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Ratei maturati successivamente alla entrata in vigore di detta legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571346-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di crediti previdenziali e assistenziali, agli interessi sui ratei arretrati della prestazione maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (primo gennaio 1992) - che, all'art. 16, comma sesto, escludendo il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ha ricondotto tali crediti nell'alveo dell'art. 1224 cod. civ., - si applica il termine di prescrizione decennale. Mentre, però, per i ratei anteriori alla data indicata si devono cumulare interessi e rivalutazione monetaria, per quelli maturati successivamente spetta esclusivamente l'importo maggiore fra quelli rispettivamente riferibili ad interessi ed a rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)