Sez. L, Sentenza n. 207 del 17/01/1990 (Rv. 464841 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI POSTCORPORATIVI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'antisindacalità della condotta del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è configurabile solo con riguardo ad Atti (lesivi di interessi di una larga parte dei lavoratori) che siano diretti a reprimere in radice il conflitto con i Sindacati, non anche con riguardo ad atteggiamenti del medesimo datore di lavoro nell'ambito di tale conflitto, e deve essere accertata con estremo rigore nel caso di violazione delle previsioni di un accordo sindacale destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratori, non essendo tale violazione di per sè sufficiente per la sussistenza del requisito oggettivo della detta antisindacalità. (V 6131/84, mass n 437772; (V 441/84, mass n 432667).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)