Sez. L, Sentenza n. 441 del 18/01/1984 (Rv. 432667 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - EFFETTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE RIMOVIBILE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - MANCATO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - EFFETTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE RIMOVIBILE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Nella repressione della condotta antisindacale il fondamento della Azione consiste nella violazione di norme costituzionali, o, quanto meno, generali dell'ordinamento, e non già nella violazione di diritti, o comunque di posizioni giuridiche, di origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore. Pertanto, tra gli effetti della condotta antisindacale rimovibili mediante il procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 non può essere compreso il mancato pagamento della retribuzione, salvo che tale condotta costituisca mezzo di limitazione dello sciopero. (nella specie, il datore di lavoro, a seguito del rifiuto del consiglio di fabbrica di spostare dal venerdì al sabato la giornata di sciopero o di anticipare per essa una festività ovvero una giornata di ferie, aveva fermato gli impianti unilateralmente il giorno - sabato - successivo all'effettuazione dello sciopero e non aveva corrisposto la retribuzione per tale giorno). (V 1067/82, mass nn 418395 e 418394; (V 2573/80, mass nn 406309 e 406308; (V 602/79, mass n 396744; (V 1050/76, mass n 379721; (V 54/74 Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)