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Sez. 3, Sentenza n. 12055 del 06/12/1993 (Rv. 484633 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Esercizio della relativa azione - Estensione ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa - Inammissibilità - Danni biologico e morale per infortunio penalmente imputabile a terzi e non compreso nell'indennizzo dell'I.N.A.I.L. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484633-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore

In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'esercizio della relativa azione non può sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa, quale il danno biologico e il danno morale patiti dal lavoratore a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'I.N.A.I.L..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Cost. 06/06/1989 num. 1319, Legge Cost. 18/07/1991 num. 356, Legge Cost. 27/12/1991 num. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)