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Sez. 3, Sentenza n. 5683 del 11/06/1994 (Rv. 487020 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) | Copertura assicurativa - Estensione al danno biologico - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487020-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro)

La copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), pur non avendo per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto - posto che la prestazione dell'I.N.A.I.L. spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato, non ha per oggetto il danno biologico, poiché le indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)