Sez. 4, Sentenza n. 18432 del 01/04/2014 Ud. (dep. 04/05/2015) Rv. 263886 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - ROVINA DI EDIFICI O DI ALTRE COSTRUZIONI | Rovina di edifici o altre costruzioni - Delitto di crollo colposo di costruzione - Criteri distintivi - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - ROVINA DI EDIFICI O DI ALTRE COSTRUZIONI
Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (La S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, secondo comma, cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)