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Sez. L, Sentenza n. 2585 del 19/04/1984 (Rv. 434604 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - FORME E CONTENUTO - DISCIPLINA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - DIVIETO D'INTRODURRE IN APPELLO MATERIA CONTENZIOSA NON TEMPESTIVAMENTE INTRODOTTA IN PRIMO GRADO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLO APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1984-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434604-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - RICORSO IN APPELLO - FORME E CONTENUTO - DISCIPLINA EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - DIVIETO D'INTRODURRE IN APPELLO MATERIA CONTENZIOSA NON TEMPESTIVAMENTE INTRODOTTA IN PRIMO GRADO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLO APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*

In tema di controversie individuali di lavoro, la legge 11 agosto 1973 n. 533, con la nuova formulazione dell'art. 437, cod. proc. civ. - il cui secondo comma, garantendo l'uguaglianza delle parti unitamente al principio del doppio grado di giurisdizione, fa divieto d'introdurre in appello materia contenziosa non tempestivamente inclusa entro i limiti obiettivi di quella dibattuta nella fase di primo grado - ha ripristinato l'esclusione dello ius novorum in appello, conformemente al testo originario dell'art. 345, stesso codice; pertanto, l'appellante, contumace nel giudizio di primo grado, soggiace alle preclusioni o decadenze nelle quali sia incorso omettendo di costituirsi ritualmente in prime cure, e, in particolare, a quelle di cui all'art. 416, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., le quali hanno valore assoluto e inderogabile e devono essere rilevate anche di ufficio. (Conf 6490/82, mass n 424118; (Conf 5902/82, mass n 423662; (Conf 4406/82, mass n 422394; (Conf 3248/82, mass n 421202; (Conf 2265/81, mass n 413000; (Conf 5234/78, mass n 395026).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)