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Sez. L, Sentenza n. 3114 del 03/03/2001 (Rv. 544387 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE | Controversie di lavoro - Onere per il creditore procedente di esporre gli elementi essenziali dell'azione nel ricorso monitorio - Sussistenza - Memoria di costituzione dell'opposto - Contenuto - Conseguenze - Modificazione della domanda azionata in via monitoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544387-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l'onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell'azione, ossia il fondamento o titolo "causa petendi" e l'oggetto "petitum" della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l'atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall'opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell'atto di costituzione - al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l'altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria -, ed eventualmente in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 420 cod. proc. civ., di modificare, nei termini dell'"emendatio" e non della "mutatio libelli", la domanda azionata in via monitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)