Sez. L, Sentenza n. 15339 del 01/12/2000 (Rv. 542312 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svolgentesi con il rito del lavoro - Preclusioni ex artt. 414 e 416 cod. proc. civ. - Rispettiva operatività nei confronti dell'opponente e dell'opposto - Conseguenze in riferimento all'eccezione di prescrizione del credito dell'opposto e alla contro - eccezione di interruzione della prescrizione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel rito del lavoro le preclusioni previste dagli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. fanno riferimento alla posizione - rispettivamente di attore o di convenuto - assunta processualmente dalle parti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga con il suddetto rito, all'opponente vanno riferite le preclusioni di cui all'art. 414 cit., mentre all'opposto quelle di cui all'art. 416 cit.. Il primo, infatti, ancorché assuma la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall'intimante, ha, in relazione alla proposta opposizione la posizione processuale di attore; il secondo, d'altra parte, pur assumendo la posizione sostanziale di attore in riferimento alla pretesa fatta valere, ha, rispetto all'opposizione, la posizione processuale di convenuto. Pertanto, qualora l'opponente faccia tempestivamente valere l'eccezione di prescrizione, incombe al creditore opposto far valere l'avvenuta interruzione della prescrizione, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero con l'atto di appello avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione. (Fattispecie relativa ad un credito dell'INPS per omissioni contributive).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)