diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221881 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reati ambientali - Costituzione di parte civile - Associazioni di protezione ambientale - Ammissibilità - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221881-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile allorché l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente si concretizza in una determinata realtà storica ed è divenuto la ragione e conseguentemente elemento costitutivo del sodalizio e dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito, atteso che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali, ma anche in una offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, come lesione del diritto fondamentale ed a rilevanza costituzionale ad un ambiente salubre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 93 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)