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Sez. 3, Sentenza n. 19081 del 24/03/2009 Ud. (dep. 07/05/2009) Rv. 243725 - 01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI | Costituzione di parte civile "ex lege" n. 267 del 2000 - Requisiti - Obiettiva inerzia dell'ente territoriale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243725-01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI

Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.Lgs. n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 9 com. 3, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)