diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1587 del 10/04/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 205579 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Richiesta del pubblico ministero - Reiterazione dopo le indagini suppletive ordinate dal G.I.P. - Notifica alla persona offesa - Omissione - Nullità insanabile.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205579-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere

Anche in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dopo l'espletamento delle indagini suppletive ordinate dal G.I.P., il P.M. è obbligato a darne avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 cod. proc. pen.. Conseguentemente, il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., senza che la parte offesa sia stata informata della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M., è affetto da nullità insanabile ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)