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Sez. 3, Sentenza n. 372 del 15/01/1980 (Rv. 403756 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403756-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMISSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI.*

L'omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio ai consulenti delle parti del luogo, del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni e dello svolgimento di ulteriori attivita ed indagini impone la rinnovazione della consulenza tecnica solo quando, per effetto di tale omissione, le parti non abbiano potuto, direttamente o a mezzo dei loro consulenti, esercitare i propri diritti di difesa. (Conf 1207/79, mass n 397427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 196, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)