Sez. 5, Sentenza n. 42634 del 29/09/2004 Ud. (dep. 03/11/2004) Rv. 230330 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - oggetto e limiti - apprezzamenti personali | Teste qualificato - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - oggetto e limiti - apprezzamenti personali
In tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali non si applica nel caso in cui il testimone sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della sua preparazione professionale, quando i fatti in ordine ai quali viene esaminato siano inerenti alla sua attività, giacché l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, dal momento che quest'ultimo è stato necessariamente percepito attraverso il "filtro" delle conoscenze tecniche e professionali del teste. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita la testimonianza di un dipendente di una ditta specializzata che era stato sentito durante le indagini per il riconoscimento di un marchio e in dibattimento aveva riferito su tale attività, esprimendo la sua valutazione compatibile con la sua qualifica professionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)