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Sez. 2, Sentenza n. 4594 del 17/01/2018 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272019 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272019-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, della legge n.103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha proceduto a diminuire la pena in relazione all'intervenuta estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati tra i quali era stata ritenuta ricorrente la continuazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)