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Sez. 2, Sentenza n. 48997 del 13/10/2017 Ud. (dep. 25/10/2017) Rv. 271324 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Rideterminazione della pena - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271324-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

La Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n.103, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha proceduto a diminuire la pena per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, essendo venuta meno nel giudizio di appello, per effetto della riqualificazione dell'originaria imputazione di furto aggravato nel reato di ricettazione, la condizione di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)