Sez. 3, Sentenza n. 662 del 01/02/1985 (Rv. 438869 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - COMPATIBILITÀ CON ALTRA ATTIVITÀ ESERCITATA DAL COLTIVATORE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRESUPPOSTI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - COMPATIBILITÀ CON ALTRA ATTIVITÀ ESERCITATA DAL COLTIVATORE.*
La qualità di coltivatore diretto, quale presupposto dei diritti di prelazione e di riscatto attribuiti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, non implica la necessità che la coltivazione del fondo e il governo del bestiame siano prevalenti nei confronti di altra attività eventualmente esercitata dal coltivatore ed escludano altre fonti di reddito. (Conf 476/83, mass n 425276).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)