Sez. 3, Sentenza n. 6606 del 30/07/1987 (Rv. 454834 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI - CRITERIO DELLA PREVALENZA EX ART. 1647 COD. CIV. - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFITTUARIO DIPENDENTE COMUNALE OCCUPATO PER SEI ORE AL GIORNO PER SEI GIORNI ALLA SETTIMANA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - CONDIZIONI - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI - CRITERIO DELLA PREVALENZA EX ART. 1647 COD. CIV. - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFITTUARIO DIPENDENTE COMUNALE OCCUPATO PER SEI ORE AL GIORNO PER SEI GIORNI ALLA SETTIMANA.*
Ai fini del riconoscimento della proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, la qualifica di coltivatore diretto spetta a colui che - ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 - impieghi insieme alla propria famiglia una forza lavorativa pari almeno ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo, a nulla rilevando che l'affittuario abbia altre e diverse fonti di reddito; tuttavia, nell'attribuzione della detta qualifica, deve tenersi conto del criterio della prevalenza di cui all'art. 1647 cod. civ. nell'ambito di una valutazione complessiva ed organica della lavorazione della terra, avuto riguardo alla sua durata nel tempo (se, cioè, non marginale od occasionale), agli orientamenti manifestati dal soggetto nel corso della sua attività lavorativa ed al diverso valore attribuibile al lavoro svolto alle dipendenze di terzi. (nella specie, il S.C., alla luce del suesposto principio, ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato la qualifica di coltivatore diretto ad un affittuario che, quale dipendente comunale con mansioni di "manovale ai giardini pubblici", risultava occupato da tale rapporto per sei ore al giorno per sei giorni alla settimana). (V 662/85, mass n 438869; (V 475/83, mass n 425272; (V 5856/82, mass n 423599; (V 5715/80, mass n 409555; (V 3329/69, mass n 343384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)