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Sez. 3, Sentenza n. 5757 del 01/07/1987 (Rv. 454167 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454167-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - ESCLUSIONE - INSEDIAMENTO SUL FONDO OFFERTO IN VENDITA DI COLTIVATORE DIRETTO - SUFFICIENZA.*

La norma dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 - che riconosce il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, se su questi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - non prevede che altri requisiti debbano concorrere perché detta limitazione sia operante e, in particolare, non esige che la stessa limitazione abbia per suo presupposto che il coltivatore insediato abbia egli il diritto di prelazione ed in effetti lo eserciti, ovvero che non esplichi un'attività diversa da quella agricola, anche in modo prevalente, bastando la prova della continua ed effettiva lavorazione della terra. (V 4605/85, mass n 442060; (V 662/85, mass n 438869; (V 475/83, mass n 425272; (Conf 3908/84, mass n 435856; (Conf 6836/82, mass n 424467; (Conf 1661/82, mass n 419494).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)