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Sez. 1, Sentenza n. 651 del 05/02/1982 (Rv. 418406 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - EFFICACIA SOGGETTIVA - ESTENSIONE A SOGGETTI DIVERSI DALL'AUTORE DELL'ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI DAL CONCESSIONARIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - EFFICACIA A FAVORE DELLA AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418406-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - EFFICACIA SOGGETTIVA - ESTENSIONE A SOGGETTI DIVERSI DALL'AUTORE DELL'ATTO INTERRUTTIVO - CONDIZIONI - ATTI INTERRUTTIVI COMPIUTI DAL CONCESSIONARIO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - EFFICACIA A FAVORE DELLA AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE - ESCLUSIONE.*

Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto l'atto di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante o mandatario, in forza di un potere specificamente o generalmente abilitante. Un tale potere di regola non si configura, in Sede processuale, in capo al concessionario di pubblico servizio nei riguardi dell'amministrazione concedente, poiché la concessione di pubblico servizio (come ogni altra concessione amministrativa) non implica affatto l'attribuzione al concessionario del potere-dovere di agire in giudizio verso i terzi in rappresentanza dell'amministrazione concedente, tranne che diversamente risulti dalla legge o dal titolo della concessione. (V 6043/79, mass n 402752 sulla prima parte; (V 3067/73, mass n 366801; (V 3733/71, mass n 355532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)