Sez. L, Sentenza n. 18309 del 24/12/2002 (Rv. 559402 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione di invalidità - Pensione sociale sostitutiva alle più favorevoli condizioni previste per le prestazioni del Ministro dell'interno - Diritto dell'invalido ultrasessantacinquenne - Sanatoria ex art. 9, comma secondo, D.Lgs. n. 509 del 1988 - Contenuto - Riferibilità al diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In materia di pensione di invalidità, la salvezza dei diritti acquisiti prevista dall'art. 9, comma secondo, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - nel testo risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1995 - riguarda esclusivamente il diritto a fruire delle prestazioni in riferimento alla meno elevata misura dell'invalidità stabilita anteriormente alla modifica realizzata con il decreto del Ministro della sanità del 12 marzo 1992, adottato ai sensi dell'art. 2 del succitato D.Lgs., non già il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione in favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il sessantacinquesimo anno di età.
Riferimenti normativi: DM Sanità 12/03/1992, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)