Sez. L, Sentenza n. 10534 del 27/11/1996 (Rv. 500834 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Mutilati ed invalidi civili - Diritto all'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Disciplina ex art. 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 509 del 1988 - Interpretazione - Sussistenza del requisito sanitario (nella misura prevista dalla disciplina originaria dell'istituto) riconosciuta con decorrenza anteriore al 26 febbraio 1992 da sentenza emessa in epoca successiva a tale data - Spettanza dell'assegno.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assegno mensile a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509 - in base al quale restano salvi, rispetto all'applicazione dell'aumento, previsto dal primo comma dello stesso articolo, della percentuale di riduzione della capacità di lavoro richiesta per la sussistenza del diritto al suddetto assegno, i diritti acquisiti da coloro che, a tale data, già beneficino di tale provvidenza o abbiano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - deve essere interpretato nel senso che alla suddetta ipotesi deve essere equiparata, coerentemente con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 maggio 1995 n. 209, anche quella in cui la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari (in base alla percentuale prevista dalla originaria normativa) sia stata riconosciuta con decorrenza anteriore al 26 febbraio 1992 - data di entrata in vigore del nuovo requisito sanitario previsto dall'art. 9 del citato decreto legislativo - con sentenza pronunciata oltre la suddetta data.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)