Sez. L, Sentenza n. 12580 del 27/08/2003 (Rv. 566339 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inclusione nell'obbligo contributivo - Configurabilità - Corrispettivi dei servizi di trasporto - Inclusione nell'obbligo contributivo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Le spese relative al servizio mensa, sostenute dal datore di lavoro, sono soggette ad obbligo contributivo nei confronti dell'INPS per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. n.503 del 1992, che le esclude espressamente dall'obbligo contributivo, sulla base dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, mentre i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore per la generalità dei lavoratori sono esclusi dalla contribuzione, in base al combinato disposto dell'art. 3, lett. t) della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dell'art. 6, comma ottavo, del D.L. n. 148 del 1993.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 503 art. 17, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)