Sez. L, Sentenza n. 4234 del 05/04/2000 (Rv. 535363 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa relativamente ai periodi di inapplicabilità dell'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Computabilità - Facoltatività dell'utilizzazione del servizio e mancata previsione di una indennità sostitutiva per i dipendenti non fruitori del medesimo - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - relativamente ai periodi di paga ai quali non sono applicabili l'art. 9 bis, comma primo, del D.L. n. 103 del 1991 (convertito nella legge n. 166 del 1991) e l'art. 17 del D.Lgs. n. 503 del 1992 (e successive modificazioni) - sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi ed i premi per le assicurazioni obbligatorie sulle somme erogate, in base alla legge o al contratto, per il servizio mensa -a meno che egli dimostri la non dipendenza delle erogazioni dal rapporto di lavoro oppure che i lavoratori corrispondano il costo reale dell'indicato servizio - senza che rilevino in contrario la facoltatività dell'utilizzazione del servizio stesso e la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per i lavoratori che non intendano fruirne.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis com. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)