Sez. L, Sentenza n. 3224 del 17/02/2005 (Rv. 579502 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Personale scolastico A.T.A. dipendente di enti locali - Passaggio nei ruoli statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 - Principi previsti dall'art. 2112 cod. civ. - Conseguenze - Applicazione dei trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nella ipotesi del trasferimento del personale scolastico A.T.A. dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del passaggio nei ruoli statali, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 cod. civ. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. Pertanto, al dipendente A.T.A. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Cod. Civ. art. 2112, Decr. Minist. 23/07/1999 num. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)