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Sez. 5, Sentenza n. 24924 del 10/10/2008 (Rv. 605153 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Decorrenza del tributo - Iscrizione in catasto - Immobile di nuova costruzione - Decorrenza del tributo - Ultimazione dei lavori ovvero concreta utilizzazione del fabbricato - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605153-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l'unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta, con la conseguenza che solo nel caso di fabbricato di nuova costruzione, il tributo decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., DPR 22/04/1994 num. 425 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)