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Sez. 3, Sentenza n. 4619 del 11/12/1976 (Rv. 383366 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPRENSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383366-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPRENSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

Agli effetti dell'art 92 del vigente ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12) fra le cause di opposizione all'esecuzione vanno ricomprese anche quelle di opposizione al precetto. Di conseguenza, anche a queste ultime cause non risulta applicabile, ai sensi dell'art 3 legge 7 ottobre 1969 n 742, la disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, prevista dall'art 1 della stessa legge. (V 822/75, mass n 374196; (V 4017/74, mass n 372608; (V 227/73, mass n 362062; (V 2558/72, mass n 360080; (V 970/72, mass n 357258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)