Sez. 3, Sentenza n. 2741 del 30/05/1978 (Rv. 392136 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Ai sensi del combinato disposto dell'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 e dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12), la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione alla esecuzione. (Conf 4619/76, mass n 383366; (Conf 822/75, mass n 374196; (Conf 4017/74, mass n 372608; (Conf 227/73, mass n 362062).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)