Sez. L, Sentenza n. 9694 del 28/09/1998 (Rv. 519223 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Periodo di servizio militare - Rilevanza - Limiti - Interpretazione autentica ex art. 7 legge 412 del 1991 - Cessazione di operatività dei difformi benefici - Accertamenti con sentenza passata in giudicato - Salvaguardia - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
Ai fini dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986 n. 958, il quale ha disposto che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", può tenersi conto, alla stregua della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 7, primo comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412, soltanto del servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 o prestato successivamente ad essa, e non anche, perciò, del servizio anteriore a tale data (30 gennaio 1987). Inoltre, considerata la precisazione del terzo comma dell'art. 7 legge n. 412 del 1991, secondo cui gli eventuali trattamenti "comunque in godimento" conseguenti ad interpretazioni difformi da quella precisata dalla norma interpretativa cessano di essere corrisposti, neanche i trattamenti conseguenti a sentenze passate in giudicato rimangono salvi, e non può dubitarsi della costituzionalità di tale previsione, che dà attuazione alla finalità di eliminare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori, in armonia con il principio secondo cui in materia di diritti patrimoniali l'intangibilità del giudicato deve cedere il passo al principio fondamentale di parità di trattamento (Corte cost. n. 385 del 1994).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)