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Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 25/06/1997 (Rv. 505439 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Declinatoria di competenza a favore del giudice specializzato agrario - Procedura conciliativa espletata prima della riassunzione - Procedibilità della domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505439-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

Se il giudice del lavoro, adito per accertare la scadenza di un contratto associativo agrario e stabilire la conseguente riconsegna del bestiame e del fondo per il pascolo, declina, a favore del giudice specializzato agrario, la propria competenza, ai fini della procedibilità della domanda (art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203) è sufficiente che la procedura conciliativa sia esperita prima della riassunzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)