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Sez. 2, Sentenza n. 25548 del 20/10/2008 (Rv. 605106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione - Notificazione - Agli eredi del defunto impersonalmente e collettivamente - Decorrenza del termine annuale - Riferimento all'evento oggettivo del decesso del "de cuius" - Necessità - Momento di acquisita conoscenza del decesso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605106-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall'art. 303, comma secondo, cod. proc. civ. - che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita - trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del "de cuius" per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione, la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l'evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303, secondo comma, non può essere interpretato nel senso che l'anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell'ultimo domicilio del "de cuius" decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)