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Sez. 1, Sentenza n. 9432 del 21/09/1998 (Rv. 519043 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione - Notificazione - Effettuazione impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto ad oltre un anno dalla morte - Inesistenza - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione del processo - Rinnovazione della notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519043-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno dalla morte dello stesso, cessata, quindi, l'operatività dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede tale forma di notificazione agevolata, comporta l'inesistenza della notificazione medesima per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e per la mancata consegna di una copia dell'atto a ciascuna di esse. Nè esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notifica, non essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)