Sez. L, Sentenza n. 2825 del 06/06/1978 (Rv. 392254 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA GIURIDICA) - OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INVALIDITA - CONDIZIONE - APPREZZAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE (PERSONA GIURIDICA) - OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INVALIDITA - CONDIZIONE - APPREZZAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel giudizio promosso da o contro una persona giuridica, l'omessa o l'errata indicazione del legale rappresentante di essa incide sulla validita dell'atto introduttivo del giudizio solo ove si traduca in assoluta incertezza nell'individuazione della persona giuridica stessa.L'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno di tale incertezza assoluta e incensurabile in Sede di legittimita se logicamente motivato ed immune da errori di diritto. (Conf 1150/77, mass n 384811; (Conf 3082/75, mass n 377178; (Conf 2937/74, mass n 371380; (Conf 756/73, mass n 362993; (Conf 2295/69, mass n 341691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)