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Sez. 2, Sentenza n. 10096 del 10/02/1987 Ud. (dep. 28/09/1987) Rv. 176733 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - IPOTESI VARIE - TRUFFA CONTESTATA - APPROPRIAZIONE INDEBITA RITENUTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176733-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - IPOTESI VARIE - TRUFFA CONTESTATA - APPROPRIAZIONE INDEBITA RITENUTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 477 cod. proc. pen., il divieto di immutazione dell'accusa, che la legge commina a pena di nullità, deve essere inteso in senso non rigorosamente formale, mentre il fatto deve essere interpretato nel suo significato naturalistico, che costituisce la sostanza dell'imputazione. Di conseguenza, poiché il reato di appropriazione indebita è di minore gravità rispetto al reato di truffa, è rituale la diversa definizione del fatto, da truffa ad appropriazione indebita. (V mass n 162615; (V mass n 165685; (V mass n 170324.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)