Sez. 5, Sentenza n. 33266 del 09/05/2023 Ud. (dep. 28/07/2023) Rv. 284990 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Accordo concernente anche il motivo relativo alla prescrizione del reato - Deducibilità della prescrizione mediante ricorso per cassazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)