Sez. 1 - , Sentenza n. 51169 del 11/06/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274384 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Concordato in appello - Accordo concernente un reato prescritto - Effetti - Rinuncia alla prescrizione - Esclusione - Necessità di una dichiarazione espressa - Conseguenze - Deducibilità della prescrizione mediante ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)