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Sez. 3, Sentenza n. 8153 del 06/09/1996 (Rv. 499520 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione del credito pignorato - Rimedi esperibili - Opposizione agli atti esecutivi - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499520-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituisce l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi con il quale si realizza l'esecuzione forzata; esso è, quindi, compreso nella categoria degli atti di esecuzione contro i quali l'art. 617 cod. proc. civ. concede il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione. La previsione di tale specifico rimedio esclude, pertanto, che avverso tale provvedimento possa ricorrersi per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)