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Sez. 3, Sentenza n. 9541 del 29/09/1997 (Rv. 508376 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione o di revoca di essa - Impugnabilità - Ricorso in Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508376-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - IN GENERE

Il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di assegnazione - o di revoca di essa - del credito, emessa dal giudice dell'esecuzione (art. 530 cod. proc. civ.) è comunque inammissibile, perché se si ritiene tale provvedimento di natura decisoria, esso è appellabile; se invece si ritiene di natura ordinatoria, è opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 487

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)