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Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234410 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Sopralluogo della P.G. in corso di istruttoria dibattimentale - Previa autorizzazione del P.M. - Riconducibilità all'accertamento peritale - Esclusione - Utilizzabilità per la valutazione di credibilità del testimone - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234410-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

Il sopralluogo di polizia giudiziaria autorizzato dal pubblico ministero in corso di istruttoria dibattimentale, che si renda necessario ed urgente per l'accertamento di una circostanza utile ai fini delle valutazioni di credibilità di un testimone, non costituisce un accertamento peritale, come tale vietato dal disposto dell'art. 430 cod. proc. pen., e dunque può essere utilizzato per le opportune contestazioni durante l'esame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 433, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)