Sez. 1, Sentenza n. 5167 del 11/10/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 205732 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore | Mancato avviso al difensore di fiducia - Rinuncia all'assistenza da parte dell'indagato, il quale accetti di essere assistito da difensore d'ufficio - Sanatoria della nullità - Applicazione del principio anche in caso di nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto dell'indagato - Condizioni.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l'avviso dovuto al difensore di fiducia dell'indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l'indagato stesso rinunci all'assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d'ufficio, Questo principio opera anche nell'ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell'indagato, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., a condizione, però, che l'indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)