Sez. 3, Sentenza n. 42684 del 07/05/2015 Ud. (dep. 23/10/2015) Rv. 265198 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Condanna generica al risarcimento del danno - Richiesta della provvisionale per la prima volta in sede di appello - Domanda nuova - Esclusione - Conseguenze.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE
Quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'art. 539, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice di prime cure.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)