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Sez. 6, Sentenza n. 38976 del 23/09/2009 Ud. (dep. 07/10/2009) Rv. 244558 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Estensione del divieto alle statuizioni di natura civile - Esclusione - Attribuzione di provvisionale - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244558-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di primo grado, posto che il divieto attiene soltanto alle disposizioni di natura penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)