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Sez. 5, Sentenza n. 36062 del 19/06/2007 Ud. (dep. 02/10/2007) Rv. 237722 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Concessione della provvisionale da parte del giudice di appello - Violazione "devolutum" e del divieto di "reformatio in peius" - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237722-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile - condanni l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, non richiesta esplicitamente e, comunque, implicitamente rigettata in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)