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Sez. 5, Sentenza n. 21070 del 13/10/2011 (Rv. 619659 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Statuto del contribuente - Art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 - Tutela dell'affidamento del contribuente - Natura - Principio generale immanente nel sistema - Conseguenze - Applicabilità anche ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 cit. - Interpello - Diversità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619659-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

In materia tributaria, l'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - che tutela l'affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, escludendo l'irrogazione di sanzioni e interessi moratori - codifica - a differenza dell'istituto dell'interpello, che ha natura innovativa - un principio di carattere generale, di diretta derivazione dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., immanente nel diritto e nell'ordinamento tributario anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 212 cit. e, come tale, applicabile ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che, giudicando su di un avviso di accertamento in materia di IVA relativo all'annualità 1994, aveva escluso sanzioni ed interessi moratori, in un caso in cui il contribuente aveva erroneamente ritenuto, nelle dichiarazioni annuali, che la prestazione da lui erogata fosse da assoggettarsi all'IVA al 4% piuttosto che a quella al 19%, e gli Uffici finanziari, nelle pregresse annualità, non avevano sollevato rilievi ed avevano persino erogato rimborsi d'imposta conseguenti alle predette dichiarazioni).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)