Sez. L, Sentenza n. 1819 del 20/05/1976 (Rv. 380605 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ATTESTAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL LAVORATORE DI ESSERE STATO SODDISFATTO DI OGNI DIRITTO - RINUNZIA O TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - ESPRESSIONE DI UNA GENEROSA E INDETERMINATA ISTRUZIONE DI RINUNZIARE - INSUFFICIENZA - RINUNZIA E TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ATTESTAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL LAVORATORE DI ESSERE STATO SODDISFATTO DI OGNI DIRITTO - RINUNZIA O TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - ESPRESSIONE DI UNA GENEROSA E INDETERMINATA ISTRUZIONE DI RINUNZIARE - INSUFFICIENZA - RINUNZIA E TRANSAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Per attribuire Rilevanza negoziale di rinunzia o di transazione alla dichiarazione di saldo con cui il lavoratore afferma di aver ricevuto una determinata somma a tacitazione di quanto dovutogli, e di non aver quindi altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, non e sufficiente che tale dichiarazione attesti il semplice convincimento personale del lavoratore di essere stato soddisfatto di ogni suo diritto, poiche in tal caso si e in presenza di una mera attestazione di scienza o di opinione priva di ogni efficacia negoziale, la quale - se successivamente riscontrata erronea - non preclude al dichiarante la possibilita di agire, nel termine di prescrizione, per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. Ne e sufficiente che in tale dichiarazione risulti l'espressione di una generica e indeterminata intenzione di rinunziare, anche transattivamente, ad eventuali e imprecisati diritti o ragioni che ancora potessero competere al lavoratore. E, invece, necessario, in tali casi, che risulti inequivocamente accertato, per il concorso di altre specifiche e probanti circostanze aliunde desumibili, che la dichiarazione sia stata emessa con la chiara consapevolezza degli specifici diritti, determinati od obbiettivamente determinabili, che sarebbero legittimamente spettati al lavoratore e ai quali egli coscientemente abbia inteso rinunziare o sui quali abbia inteso transigere, poiche solo in tale situazione e possibile ravvisare nell'atto, al di la del suo tenore letterale, un'effettiva manifestazione di volonta sicuramente rivolta ad abbandonare, totalmente o parzialmente, eventualmente a titolo transattivo, precise ragioni creditorie non prima soddisfatte. (Conf 1935/75, mass n 375635; (Conf 644/75, mass n 373971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)