Sez. U, Sentenza n. 2081 del 03/03/1994 (Rv. 485555 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) | Occupazione d'urgenza per le espropriazioni non disciplinate dalla legge n. 865 del 1971 - Disciplina ex art. 14 legge n. 10 del 1977 - Portata - Sostituzione al precedente regime dell'intera disciplina ex legge n. 865 citata - Conseguenze - Termini di durata per il decreto e per la materiale occupazione - Distinzione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.)
In tema di occupazione d'urgenza per le espropriazioni non disciplinate dalla legge n. 865 del 1971 - in quanto preordinate alla realizzazione di opere ed interventi dello Stato o di altri enti pubblici e non concernenti la materia regolata da quella legge - l'art. 14 della legge n. 10 del 1977, nell'aggiungere ai primi due commi dell'art. 20 della stessa legge n. 865 del 1971 un terzo comma ed ivi stabilendo che il disposto del secondo comma di tale ultima norma deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247, ha inteso sostituire al precedente regime, di cui alla legge n. 2359 del 1865, l'intera disciplina delle occupazioni di urgenza contenuta nella legge n. 865 del 1971, con la conseguenza che, conformemente al disposto dei suddetti primi due commi dell'art. 20, anche ai fini della realizzazione delle opere da ultime menzionate, l'occupazione di urgenza è soggetta a due distinti termini di durata per il decreto e per la materiale occupazione, nel senso che il primo perde efficacia se entro tre mesi dalla sua emanazione non segua l'apprensione del bene e la seconda non può essere protratta oltre i cinque anni dall'immissione in possesso, in quanto il ricordato richiamo espresso al secondo comma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, presuppone necessariamente la prevista operatività anche del primo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 215 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)