Sez. U, Sentenza n. 9411 del 11/11/1994 (Rv. 488522 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione d'urgenza per le espropriazioni non disciplinate dalla legge n. 865 del 1971 - Disciplina ex art. 14 legge n. 10 del 1977 - Portata - Sostituzione al precedente regime dell'intera disciplina ex legge n. 865 citata - Conseguenze - Termini di durata per il decreto e per la materiale occupazione - Distinzione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
In tema di occupazione d'urgenza, per opere o interventi da parte dello Stato o di altri enti pubblici (nella specie, realizzazione di una rete irrigua da parte di una società privata in nome e per conto del Consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie di Siracusa), l'art. 14 della legge n. 10 del 1977, nell'aggiungere ai primi due commi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 un terzo comma ed ivi stabilendo che il disposto del secondo comma di tale ultima norma deve intendersi applicabile a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dello Stato o di altri enti pubblici, ha inteso sostituire al precedente regime (art. 73 legge n. 2359 del 1865) l'intera disciplina delle occupazioni di urgenza contenuta nella legge n. 865 del 1971, con la conseguenza che, conformemente al disposto dei suddetti primi due commi dell'art. 20, anche ai fini della realizzazione delle indicate opere, il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia se, entro tre mesi dalla sua emanazione, non avvenga l'apprensione del bene, in quanto il ricordato richiamo espresso al secondo comma dell'art. 20 legge n. 865 del 1971 presuppone necessariamente l'operatività anche del primo, trattandosi di componenti essenziali di un unico precetto.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)